Diritto del lavoro e contrattualistica di impresa

Diritto del lavoro e contrattualistica di impresa

Diritti e Doveri dei lavoratori

Le regole che definiscono i diritti ed i doveri dei lavoratori dipendenti sono reperibili nella Costituzione, nel Codice Civile, nello Statuto dei Lavoratori, nelle molte norme di legislazione sociale, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro(CCNL), nei contratti stipulati a livello locale ed aziendale.

I Diritti del lavoratore

Orario di lavoro: l’orario di lavoro è fissato per legge in un massimo di 8 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi, corrispondenti a 48 ore settimanali. Tuttavia la maggior parte dei Contratti collettivi di lavoro prevede non più di 40 ore settimanali, nell’arco di 5 o 6 giorni lavorativi.
Lo straordinario è quel lavoro che viene prestato oltre l’orario contrattuale; esso deve avere un carattere eccezionale e saltuario; in questo caso, il lavoratore non può rifiutarsi di farlo. La retribuzione corrisposta per le ore di lavoro straordinarie è maggiorata, in misura variabile, a seconda dei diversi contratti.
Si tenga presente che negli ultimi anni si stanno evidenziando, rispetto all’orario di lavoro, due fondamentali tendenze:
A) quella di una riduzione dell’orario di lavoro complessivo;
B) quella di una crescente flessibilità nella distribuzione delle ore di lavoro.
Retribuzione: la Costituzione stabilisce che essa deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro: essa varia non solo in base al tipo di lavoro e di qualifica, ma anche a seconda dei diversi settori di attività e delle diverse imprese. Infatti l’ammontare retributivo viene stabilito nelle diverse sedi di contrattazione collettiva (nazionale, locale ed aziendale). Contestualmente alla somma di denaro deve essere consegnata al lavoratore anche la Busta paga. In coincidenza con le festività natalizie le aziende erogano una mensilità aggiuntiva. Si parla al proposito di tredicesima nel caso degli impiegati o di gratifica natalizia, nel caso degli operai. In alcuni contratti del settore terziario è prevista anche l’erogazione di una quattordicesima mensilità. Inquadramento: quando un lavoratore viene assunto, esso viene inserito in uno specifico “livello di inquadramento”. Il livello in cui si viene inseriti dipende dalla professionalità posseduta, dal titolo di studio, dalle mansioni a cui il lavoratore viene adibito. Maggiore è il livello, maggiore, ovviamente, sarà la retribuzione spettante al lavoratore. La classificazione dei livelli è regolamentata in modo diverso da ciascun CCNL, sia per quanto riguarda le categorie, sia per quanto riguarda il numero di livelli retributivi. Stabilito il livello di inquadramento, il lavoratore deve ricevere una retribuzione e deve essere adibito a mansioni corrispondenti al livello per cui è stato assunto. Inoltre, un ulteriore diritto del lavoratore è quello di avere delle opportunità di “carriera” professionale, cioè la possibilità di essere promosso al livello superiore, qualora dimostri le competenze e le qualità richieste per quella qualifica.
Riposo settimanale: il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo ogni settimana, di norma coincidente con la domenica. Tale giornata deve avere una durata di 24 ore consecutive. Se, per motivi particolare, il datore di lavoro deve utilizzare il lavoratore anche la domenica, deve darne comunicazione alla Direzione regionale e provinciale del lavoro. Se l’attività domenicale è continuativa, deve essere inoltrata, sempre all’Ispettorato del Lavoro, una richiesta di autorizzazione.
Ferie e festività: le ferie sono un periodo di riposo necessario per il recupero delle forze intellettuali e fisiche. Esse sono irrinunciabili e vengono retribuite come se si trattasse di giorni di lavoro. I CCNL stabiliscono il numero di giorni di ferie annuali e le modalità di fruizione. In ogni caso le ferie annuali non possono essere inferiori a 20 giorni. Se il rapporto di lavoro si interrompe prima che tutte le ferie siano state godute, il lavoratore ha diritto a ricevere per questo un’indennità. Il lavoratore inoltre riceve la retribuzione, pur non lavorando, anche in caso di festività infrasettimanali, cioè di ricorrenze religiose e civili.
Diritto allo studio: tale diritto riguarda soprattutto la possibilità di usufruire di agevolazioni e facilitazioni da parte degli studenti-lavoratori. Ciò significa, nel caso di frequenza di corsi scolastici di ogni ordine e grado, la possibilità di effettuare turni ed orari di lavoro particolari e di ricevere permessi che agevolino la frequenza scolastica. Inoltre, nel caso in cui debbano essere sostenuti degli esami, c’è la possibilità di fruire di permessi retribuiti.
Congedo matrimoniale: è obbligatoria la concessione di un “congedo matrimoniale” della durata di 15 giorni, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione delle nozze.
Malattie ed infortuni: in caso di malattia o infortunio sul lavoro, è garantita ai lavoratori la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito nei contratti collettivi. I primi tre giorni di malattia vengono pagati dall’azienda stessa. A partire dal quarto giorno intervengono le indennità retributive erogate dall’ INPS, in caso di malattia, e dall’ INAIL, in caso di infortunio.
Sicurezza sul lavoro: devono essere attuate da parte del datore di lavoro tutte quelle misure necessarie per tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore. Ciò significa, per esempio, prevenire possibili incidenti causati dall’uso degli impianti o da metodi di lavoro pericolosi; oppure prendere dei provvedimenti di “igiene del lavoro”, tenendo sotto controllo i fattori fisici e chimici che possono essere dannosi per la salute dei lavoratori.
Maternità: è prevista l’obbligatorietà dell’assenza dal lavoro negli ultimi due mesi di gravidanza ed i primi tre dalla nascita (periodo coperto con l’80% della retribuzione); il diritto di ulteriori 6 mesi di astensione dal lavoro (pagati al 30%); la non licenziabilità dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino; il diritto di usufruire di permessi retribuiti fino al terzo anno del bambino.
Attività sindacale: il lavoratore ha il diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale, dentro e fuori il luogo di lavoro. Sciopero: è un diritto e quindi non può essere pretesto di licenziamento. Tuttavia esso comporta la sospensione, per il periodo di sciopero, della retribuzione. Servizio militare e servizio civile: in entrambi i casi è previsto il diritto, per chi è assunto con un Contratto a tempo indeterminato, di conservare il posto durante il periodo di assenza.

I Doveri del lavoratore

Il lavoratore dipendente è soggetto a tre principali obblighi: quello di subordinazione, quello di diligenza, quello di fedeltà. Tali obblighi sono sanciti da alcuni articoli del Codice Civile.

  1. Obbligo di subordinazione. A tale obbligo consegue il dovere, da parte del lavoratore, di eseguire le direttive del datore di lavoro (naturalmente tali direttive non debbono essere arbitrarie, ma devono invece essere legate alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda).
  2. Obbligo di diligenza. In questo caso si considera il dovere del lavoratore di svolgere con cura ed impegno il proprio lavoro.
  3. Obbligo di fedeltà. Con ciò si intende primariamente il dovere di correttezza, di buona fede di comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, soprattutto per i ruoli impiegatizi, tale obbligo implica il divieto di svolgere attività in concorrenza con quelle dell’azienda ed il dovere di mantenere il segreto, cioè di non divulgare notizie relative all’azienda in cui si opera.

Al di là degli aspetti formali contenuti nelle norme del codice civile, è bene che chi si inserisce nel mondo del lavoro sia consapevole del fatto che oggi sono sempre meno numerosi i lavori “facili” e poco impegnativi, cioè lavori che richiedono uno scarso impegno e coinvolgimento di chi presta il proprio lavoro. Oggi infatti le aziende hanno bisogno di personale che sia il più possibile:

  • impegnato nello svolgere le proprie mansioni;
  • qualificato e disposto a far crescere continuamente la propria professionalità;
  • responsabile ed intraprendente(cioè capace di prendere in autonomia delle
    decisioni);
  • flessibile, cioè disposto ad adattarsi a diverse mansioni e diverse situazioni
    (organizzative, produttive, di lavoro, ecc.).

Le sanzioni a carico del lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore violi gli obblighi contrattuali, il datore di lavoro ha la facoltà di assumere dei provvedimenti disciplinari, stabilendo apposite sanzioni.
Le sanzioni sono graduate a seconda della gravità delle violazioni e della loro ripetitività. Esse sono nell’ordine:

  • il richiamo verbale;
  • l’ammonizione scritta;
  • la multa per un certo numero di ore (in genere 3 ore);
  • la sospensione per alcuni giorni dal lavoro;
  • il licenziamento, nei casi estremi.

Si rammenti che il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti. In ogni CCNL vengono stabiliti i modi con cui informare i lavoratori, le violazioni sanzionabili, i tipi di sanzione applicabile. Inoltre, di fronte ad ogni tipo di sanzione disciplinare, il lavoratore ha il diritto di conoscere le ragioni della sanzione e di potersi difendere.

Contributi previdenziali ed assistenziali
I contributi previdenziali ed assistenziali sono delle somme di denaro che vengono versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (in caso di malattia, infortuni sul lavoro, maternità, disoccupazione, ecc.) a cui tutti i lavoratori hanno diritto. Si tratta dunque dei “premi” che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali, tra cui l’ INPS (si calcoli che circa la metà dei contributi servono ad assicurarci la pensione), dall’ INAIL e dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso del lavoro dipendente, l’ammontare dei contributi si calcola in percentuale sulla retribuzione lorda del lavoratore. Una parte (circa il 10% della retribuzione lorda) è carico del lavoratore; un’altra parte (tra il 42 ed il 50% della retribuzione lorda) è a carico del datore di lavoro. Rispetto alla parte gravante sul lavoratore, essa corrisponde alle trattenute previdenziali indicate in Busta Paga. Si parla di trattenute, perché il datore di lavoro, prima di effettuare il pagamento dello stipendio, trattiene la somma in questione e la versa agli enti previdenziali ed assistenziali. Per quanto riguarda invece la parte spettante al datore di lavoro, si parla di oneri sociali, non indicati in busta paga, che questi deve versare per ogni lavoratore alle proprie dipendenze.

Definizione di Contratto di lavoro

Il contratto di lavoro è un accordo che viene sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, con il quale vengono determinate le prestazioni che ogni parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra, in seguito alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Nel contratto si definiscono quindi :

  • la qualifica
  • le mansioni
  • la durata del rapporto
  • gli orari del lavoro
  • il livello retributivo ecc.

Si tratta in altre parole dello scambio di due obblighi:

  • quello del lavoratore dipendente che, mettendo a disposizione il proprio lavoro manuale ed intellettuale, si assume l’obbligo di rispondere alle direttive del datore di lavoro
  • quello del datore di lavoro che deve congruamente remunerare il lavoro ricevuto, deve versare gli oneri sociali ( Contributi previdenziali ed assistenziali) e deve complessivamente garantire al lavoratore tutti quei diritti che sono previsti per legge ed in base ai contratti collettivi.

La forma del contratto
Non necessariamente il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto. Esso infatti può anche essere stipulato oralmente, oppure in modo tacito, la cosa essenziale è che vi sia la volontà e l’accordo di entrambe le parti e che quest’ultimo sia da intendersi a tempo pieno ed a tempo indeterminato. Ciò significa che alcune forme contrattuali, (il contratto a termine, il contratto part-time, il contratto di formazione e lavoro), per essere riconosciute ed avere validità giuridica, debbono per forza avere forma scritta; se ciò non si verifica, automaticamente il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

I contratti collettivi
Il contratto viene stipulato individualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore. Tuttavia il contenuto del contratto non risulta soltanto dalla contrattazione individuale.
Infatti esistono delle basi contrattuali che vincolano la contrattazione individuale e che sono il risultato di contrattazioni collettive, effettuate tra rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, a livello nazionale, locale o aziendale.
Una particolare importanza rivestono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) validi per i diversi settori di attività.
Ciò significa in definitiva che, nella maggior parte dei casi, datore di lavoro e lavoratore non possono costruire “da zero” un nuovo contratto di lavoro subordinato, ma sono vincolati da norme e da contratti standard, specifici per le diverse categorie di lavoro.